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IL SISTEMA AGRICOLO DELLA SARDEGNA
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La disciplina della pesca dell'aragosta, dell'astice e del pesce spada

L'Assessore dell'Agricoltura Andrea Prato ha stabilito le disposizioni per la tutela degli stock e per il trasporto, la detenzione e l'immissione sul mercato degli esemplari vivi di aragosta, aragosta di fondale, astice e granseola nel mare territoriale della Sardegna.

La pesca è vietata dal 1° settembre di ogni anno alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo.
Le femmine di qualsiasi lunghezza con uova sotto l'addome devono essere rigettate in mare.
Il trasporto, la detenzione, l'immissione sul mercato di esemplari vivi pescati entro il 31 agosto sono consentiti sino al successivo 30 settembre a condizione che, entro il 1° settembre, siano stati marcati mediante l'applicazione di etichette fisse con un numero progressivo univoco e la data di marcatura.
Dal 1° al 30 settembre di ogni anno sono vietati il trasporto, la detenzione e la commercializzazione di esemplari pescati entro il 31 agosto.

L'Assessore, inoltre, per venire incontro alle numerose richieste, ha pubblicato un decreto che rende più chiara la modalità di misurazione della taglia minima del pesce spada.
Nel decreto è previsto anche il divieto di vendita, tenuta a bordo, trasbordo, sbarco, trasferta, immagazzinamento, esposizione degli organismi di pesce spada di taglia inferiore alla taglia minima (individui sottotaglia).
Non è prevista alcuna percentuale di tolleranza sottomisura. Gli esemplari di pesce spada sottotaglia devono essere immediatamente rigettati in mare.

Consulta le pagine
Aragosta, astice e granseola - Decreto n.2102/DecA/87 11 agosto 2010
Pesce spada Decreto n.2100/DecA/85 del 11 agosto 2010

Informazione a cura dell'Urp della Presidenza





14.08.2010