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Accesso Civico - Diritto di Accesso
Decreto legislativo n. 33 del 4 aprile 2013

L'amministrazione regionale garantisce l’accessibilità dei dati e dei documenti in proprio possesso allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’attività amministrativa.

In data 16 febbraio 2022 con delibera n.5/30 la Giunta regionale ha adottato una nuova direttiva in materia di diritto di accesso: "Direttiva in materia di diritto di accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. Altre tipologie di accesso."
Consulta la direttiva [file.pdf]

Di seguito si illustrano le diverse tipologie di accesso ad oggi riconosciute e tutelate e le modalità di esercizio del diritto.

Accesso civico
L'accesso civico è un diritto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e può essere esercitato in due forme:
accesso civico semplice ovvero il diritto di chiunque di richiedere, senza necessità di motivazione o dover dimostrare un interesse qualificato, che siano resi disponibili documenti, informazioni e dati dell’Amministrazione regionale che sono soggetti ad obbligo di pubblicazione, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;
accesso civico generalizzato ovvero il diritto di chiunque di visionare o ottenere copia, senza dover dimostrare un interesse qualificato, di dati o documenti detenuti dall’Amministrazione regionale, ulteriori rispetto a quelli soggetti a obbligo di pubblicazione.

Scarica il Modulo unico accesso
-Modulo formato pdf

A chi si presenta la richiesta?
La richiesta di accesso civico semplice è presentata per iscritto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell’amministrazione regionale.
Consulta la pagina del RPCT

La richiesta di accesso civico generalizzato può essere presentata all’URP (ufficio relazioni con il pubblico) competente per materia o direttamente all’ufficio dell’Amministrazione regionale che detiene il dato o il documento. La richiesta può essere presentata anche verbalmente e deve contenere gli elementi che consentono di identificare i dati e i documenti richiesti.

Entro quanto tempo si ha diritto ad una risposta?
Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di accesso civico da parte dell’amministrazione. Il termine si interrompe nel caso in cui il richiedente riceva comunicazione che la sua richiesta è irregolare o incompleta. Il termine resta inoltre sospeso per il tempo previsto dalla legge per consentire ad eventuali controinteressati di presentare opposizione.

Quale tutela è riconosciuta al richiedente?
Se la richiesta è stata ingiustamente respinta oppure se sono decorsi trenta giorni, o il maggior termine in caso di interruzione o sospensione, senza che sia stato emesso il provvedimento che conclude il procedimento:
- per l’accesso civico semplice, il richiedente può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, o al Direttore generale Argea che provvede entro quindici giorni; Link alla sottosezione Direttore Generale
- per l’accesso civico generalizzato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni dal ricevimento.
Link alla struttura organizzativa

Accesso ai documenti amministrativi
L’accesso ai documenti amministrativi è un diritto riconosciuto dalla legge n. 241 del 1990 e consiste nel diritto di visionare e di ottenere copia dei documenti formati o stabilmente detenuti dall’amministrazione regionale.

A chi è riconosciuto questo diritto?
Il diritto di accesso ai documento amministrativi è riconosciuto a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.

Scarica il Modulo unico accesso
-Modulo formato pdf

A chi si presenta la richiesta?
Può essere presentata all'URP (ufficio relazioni con il pubblico) competente per materia o direttamente all’ufficio dell’Amministrazione regionale che detiene il documento.

Entro quanto tempo si ha diritto ad una risposta?
Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di accesso l’ufficio competente dell’amministrazione regionale decide con provvedimento motivato di accoglimento, di limitazione, di differimento o di diniego che è comunicato al richiedente. Il termine si interrompe nel caso in cui il richiedente riceva comunicazione che la sua richiesta è irregolare o incompleta. Il termine resta inoltre sospeso per il tempo previsto dalla legge per consentire ad eventuali controinteressati di presentare opposizione.

Quale tutela è riconosciuta al richiedente?
Se la richiesta è stata ingiustamente respinta oppure se sono decorsi trenta giorni, o il maggior termine in caso di interruzione o sospensione, senza che sia stato emesso il provvedimento che conclude il procedimento, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale oppure chiedere al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito.

Accesso ai dati personali
La richiesta di accesso ai dati personali consiste nel diritto, riconosciuto dall’articolo 15 del regolamento (UE) 2016/679, di avere la conferma da parte dell’amministrazione regionale che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che riguardano l’interessato e, in caso positivo, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
Per ulteriori informazioni consulta la pagina del responsabile protezione dati.

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. Con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si introduce l’istituto dell’accesso civico contemplato dall’articolo 5, ovvero del diritto a conoscere, utilizzare e riutilizzare (alle condizioni indicate dalla norma) i dati, i documenti e le informazioni "pubblici" in quanto oggetto "di pubblicazione obbligatoria".
Questo istituto è diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241 del 1990. Diversamente da quest'ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.
Consulta il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Archivio Registro istanze d'accesso
ANNO 2023
registro accesso semplice [file .pdf]
ANNO 2022
registro accesso semplice [file .pdf]
registro accesso generalizzato [file .pdf]
ANNO 2021
- II semestre:
Civico generalizzato - nessuna richiesta
Civico semplice - nessuna richiesta
- I semestre:
Civico generalizzato - nessuna richiesta
Civico semplice - nessuna richiesta
ANNO 2020
- II semestre:
Civico semplice - nessuna richiesta
Civico generalizzato [file .xls]
- I semestre:
Civico semplice - I semestre: nessuna richiesta
Civico generalizzato - I semestre: nessuna richiesta

Consulta le pagine
Responsabile della prevenzione della corruzione
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza