Sono organi dell’Agenzia:
a) il Direttore generale;
b) il Collegio dei revisori dei conti.
Direttore generale
Il Direttore generale dell’ARGEA Sardegna è il rappresentante legale dell’Agenzia, ha competenza in materia amministrativa, finanziaria e di bilancio entro i limiti stabiliti dalla legge e dal presente Statuto. Il Direttore generale dirige e coordina le attività dell’Agenzia e verifica il raggiungimento degli obiettivi.
A tal fine:
- definisce gli obiettivi dell’Agenzia in conformità agli indirizzi e alle direttive impartiti dalla Giunta regionale, è responsabile della loro attuazione e ne verifica il raggiungimento;
- conferisce gli incarichi ai dirigenti, assegna loro le risorse umane, strumentali e finanziarie, ne definisce la responsabilità in relazione alle competenze e agli obiettivi affidati;
- dirige, coordina e valuta l'attività dei dirigenti, promuove i procedimenti disciplinari e quelli per responsabilità dirigenziale adottando le relative misure sanzionatorie;
- nomina il responsabile dell’Avvocatura e conferisce agli avvocati l’incarico per la difesa giudiziale dell’Agenzia;
- redige e propone all’approvazione della Giunta regionale:
a. lo statuto dell’Agenzia;
b. i regolamenti interni;
c. i bilanci di previsione e consuntivi;
d. i programmi annuali e pluriennali;
e. la pianta organica;
- adotta gli atti di competenza inerenti all’organizzazione e la gestione del personale e, nel rispetto dei contratti collettivi, provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori per quanto di competenza;
- adotta, nei casi consentiti dalla legge, gli atti relativi alle procedure di concorso e di mobilità del proprio personale, sulla base di delega della Giunta regionale con la quale sono definiti i criteri e i vincoli a cui l’Agenzia deve attenersi per il reclutamento del personale;
- adotta specifici manuali e modelli procedimentali, in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale, e ogni ulteriore atto necessario al funzionamento dell’Agenzia.
Il Direttore generale, nell’esercizio delle funzioni dell’Agenzia inerenti all’Organismo pagatore regionale:
- opera secondo quanto disposto dalle norme comunitarie, nazionali e sulla base degli indirizzi e delle direttive emanati dai competenti organismi comunitari e nazionali in materia di autorizzazione, pagamento e contabilizzazione degli aiuti sui fondi FEAGA e FEASR;
- adotta specifici manuali e modelli procedimentali, in applicazione della normativa comunitaria e nazionale per l’esercizio delle funzioni di autorizzazione, controllo, pagamento, contabilizzazione degli aiuti, per il controllo interno; - adotta ogni ulteriore atto necessario alla gestione delle funzioni di Organismo pagatore regionale.
Le modalità di nomina, il rapporto di lavoro, la durata ed il trattamento economico del Direttore generale sono regolati dall’art. 30 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13
Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, di cui uno svolge le funzioni di presidente. I membri del Collegio sono iscritti al Registro dei revisori legali previsto e disciplinato al capo III del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il Collegio è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, che ne indica anche il presidente e dura in carica cinque anni. Il Collegio esercita le funzioni previste dall’art. 6 della legge regionale n. 14/1995. Il Collegio dei revisori ha accesso agli atti amministrativi, contabili e di gestione. Il Collegio dei revisori è convocato dal suo presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario e, comunque, ogni trimestre. Potrà, altresì, essere convocato su richiesta di uno dei suoi componenti o su proposta motivata del Direttore generale dell’Agenzia. Le riunioni del Collegio debbono risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del Collegio custodito presso l’Agenzia. Si applica al Collegio dei revisori dei conti la normativa statale, regionale, nonché le direttive impartite dalla Giunta regionale in materia di incompatibilità e inconferibilità nell'assunzione dell'incarico.