L'Argea, sulla base delle direttive impartite dall'Assessorato competente in materia di agricoltura, esercita funzioni ispettive e di controllo in materia agricola e fitosanitaria.
Agricoltura biologica
Il Nucleo di Vigilanza vigila sul mantenimento dei requisiti di legge da parte degli organismi di controllo riconosciuti dal MiPAF, nonché sull'efficienza e l'obiettività dei controlli da essi eseguiti sui loro iscritti.
Tale vigilanza comporta sia verifiche presso gli organismi di controllo, sia accertamenti tecnico-amministrativi nelle aziende riguardo il loro rispetto della normativa vigente.
In caso di accertate irregolarità o infrazioni dell'operatore, il Responsabile del Nucleo valuta le proposte di azioni correttive formulate dagli organismi di controllo. In seguito alla loro accettazione vengono realizzate nuove ispezioni per verificare la loro esecuzione.
Il Nucleo di Vigilanza relaziona all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura sugli esiti della vigilanza nei confronti degli organismi di controllo. In caso di perdita dei requisiti da parte degli organismi di controllo, all'Assessorato compete la proposta di revoca dell'autorizzazione rilasciata dal MiPAF, che la dispone con proprio decreto.
Centri autorizzati di assistenza agricola
I Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), previsti dall’art. 3 bis del decreto legislativo 165/99 sono istituiti dai seguenti soggetti:
- Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative o loro associazioni.
- Associazioni dei produttori e dei lavoratori.
- Associazioni di liberi professionisti, enti di patronato, di assistenza professionale che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali.
I CAA devono essere abilitati ad operare sul territorio della Sardegna dall' Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale.
L'attività di vigilanza riguarda sia CAA di nuova apertura, sia CAA già abilitati. I controlli sono infatti il presupposto per la concessione dell'autorizzazione all'apertura di nuovi CAA o loro nuove sedi e per la conservazione della suddetta abilitazione.
Viene verificato rispettivamente il possesso iniziale e il mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento, cioè delle condizioni strutturali e organizzative che assicurano la capacità operativa del CAA.
Il decreto Mi.P.A.F. del 27 marzo 2001 stabilisce i “requisiti minimi di garanzia e funzionamento” per le attività dei CAA.
La principali fonti normative nazionali di riferimento sono le seguenti:
- Decreto legislativo 27 maggio 1999 n.165;
- Decreto legislativo 15 giugno 2000 n.188;
- Decreto Mi.P.A.F. 27 marzo 2001;
Sulla materia la Giunta Regionale ha adottato la deliberazione n. 41/31 del 17/12/2002.
Il CAA è tenuto al mantenimento dei requisiti minimi stabiliti dal capo II del D.M. 27 marzo 2001 e dalla Delibera RAS n. 41/31 del 17.12.2002 già citati.
Organizzazioni Produttori
Su richiesta dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, vengono svolti accertamenti presso le sedi delle OO.PP. riconosciute ai sensi del Reg. CE n. 2200/96 per l'ortofrutta e delle Organizzazioni Comuni di Mercato relative agli altri settori dell'agroalimentare. I controlli riguardano anche le aziende ad esse aderenti. Lo scopo è accertare se le OO.PP. conservano i requisiti di legge che stanno alla base del loro riconoscimento, disposto con provvedimento dell'Assessorato.
Le verifiche presso le OO.PP. hanno carattere amministrativo, finanziario e contabile.
Le ispezioni in azienda includono anche controlli in campo per accertare la rispondenza delle realtà aziendali alla documentazione prodotta e la fruizione effettiva dell'assistenza tecnica, commerciale e amministrativa di competenza delle OO.PP.