L'Assessore dell'Agricoltura Andrea Prato ha approvato le schede tecniche per l'attuazione del "Programma di ripopolamento dell'aragosta rossa (Palinurus elephas)", predisposte dal Dipartimento di biologia animale ed ecologia dell'Università degli studi di Cagliari.
Le schede riguardano 5 zone di ripopolamento, suddivise in 14 sottozone:
1) Zona costa settentrionale
suddivisa nelle seguenti sottozone:
- Asinara
- Isola Rossa
- Castelsardo
2) Zona costa nord-occidentale
suddivisa nelle seguenti sottozone:
- Alghero
- Bosa nord
- Bosa sud
3) Zona costa centro-occidentale
suddivisa nelle seguenti sottozone:
- Oristano
- Oristano I
- Cabras
4) Costa sud-occidentale
suddivisa nelle seguenti sottozone:
- Buggerru
- Carloforte
- Sant’Antioco
5) Costa sud-orientale
suddivisa nelle seguenti sottozone:
- Capo Ferrato
- Arbatax I
L'Assessore ha, inoltre, disciplinato il funzionamento delle zone durante i 30 mesi di durata del programma:
Nelle zone di ripopolamento e nella fascia di mare territoriale esterna a ciascuna sottozona, denominata zona di rispetto, è vietata qualsiasi attività di pesca di fondo, in cui l'attrezzo si trova o può trovarsi a contatto con il fondale marino.
Sono, inoltre, vietate la pesca sportiva e ricreativa e la pesca subacquea sia professionale sia sportiva e ricreativa.
La cattura dell’aragosta rossa è consentita esclusivamente per le finalità di ricerca scientifica.
Il Servizio pesca dell’Assessorato dell’Agricoltura deve preventivamente autorizzare:
1. le operazioni di pesca dell'aragosta effettuate nel mare territoriale della Sardegna e il successivo rilascio nelle zone di ripopolamento;
2. la cattura, la tenuta a bordo, lo studio, il trasbordo, lo sbarco, il trasferimento, l'immagazzinamento e l'esposizione degli organismi sottotaglia;
3. le imbarcazioni sulle quali saranno effettuate le operazioni di pesca e immissione delle aragoste;
4. il personale del Dipartimento di biologia animale ed ecologia dell'Università degli studi di Cagliari che dovrà essere presente durante la pesca, la detenzione, il trasbordo, lo sbarco, il trasferimento, l’immagazzinamento e l'immissione di aragoste sottotaglia.
Gli organismi destinati al ripopolamento devono essere marcati prima di essere rilasciati in mare. Se ricatturati, gli organismi marcati possono essere venduti solo se rispettano la taglia minima di cattura.
Consulta i documentiDecreto nel sito principale della Regione Sardegna [file .pdf]Informazione a cura dell'
Urp della Presidenza