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Expo 2015 - Elenco domande frequenti

Argea pubblica, al fine di fornire dei chiarimenti in merito alla partecipazione all’Expo 2015 e ad eventi collaterali, un elenco di FAQ (domande frequenti) utili agli operatori del settore. L.R. 9 marzo 2015, n. 5, art. 17, comma 5. Deliberazione G. R. n. 10/24 del 17 marzo 2015


1) È sufficiente che il contratto di rete sia registrato all'Agenzia delle Entrate e non dal notaio?
L’art. 36, comma 4, lett. a), Decreto Legge 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.12.2012, n. 221, ha inserito all’interno del comma 4 – ter, art. 3, del Decreto Legge 10.02.2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9.04.20009, n. 33, il seguente disposto:
«Il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte»
Il significato normativo della disposizione consente la costituzione di reti di imprese con soggettività giuridica, purché si rispetti quanto previsto dal comma 4 – quater, ultima parte, D. L. n. 5/09. Quest’ultima disposizione condiziona l’acquisizione della soggettività giuridica della rete alla stipulazione del relativo contratto in forma di atto pubblico, di scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell’Amministrazione digitale”). Si tratta però di una condizione necessaria ma non sufficiente, posto che lo stesso comma 4 – quater afferma che con “l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica” .
Rimane fermo l’originario obbligo di iscrizione della rete nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante così come la disposizione in base alla quale l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari (comma 4 – quater cit., primo periodo): sia l’una che l’altra prescrizione sono infatti compatibili con le disposizioni in merito alle iscrizioni del fondo comune e ai fini della soggettività giuridica, costituendo anzi l’unica forma di iscrizione nel caso di rete di impresa senza fondo patrimoniale e organo comune, i quali rimangono elementi facoltativi del contratto di rete. Conseguentemente, l’attuale formulazione della lettera e), comma 4 – ter, secondo periodo, stabilisce che l’organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso.
E così la rete di imprese che acquista soggettività giuridica sarà direttamente titolare di proprie situazioni giuridiche soggettive ovvero essa sarà, per utilizzare una formula molto diffusa, “autonomo centro di imputazione di interessi”.
Qualora non si abbia intenzione di far acquisire alla rete soggettività giuridica il contratto può essere redatto con atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 CAD.

2) Il finanziamento approvato può essere destinato in quota ai soggetti appartenenti alla Rete o deve andare obbligatoriamente al capofila della Rete e poi erogato ai fornitori, addirittura senza passare per i singoli soggetti appartenenti alla Rete?
Le due situazioni sono previste in diversi punti del bando:
- al paragrafo 4 “Nel caso dei progetti comuni, sono ammissibili le spese sostenute sia dai singoli soggetti facenti parte dell’aggregazione sia quelle sostenute dall’aggregazione stessa, se dotata di soggettività giuridica.”
- al paragrafo 5 “L’affidamento al capofila del mandato collettivo speciale di rappresentanza è a discrezione dell’aggregazione.”
- al paragrafo 6 “E’ ammessa una domanda di anticipazione e una domanda di saldo. Nel caso di progetti comuni presentati dai soggetti di cui al punto 1, lettera c), i provvedimenti di concessione e di liquidazione saranno assunti a favore del capofila tuttavia l’aggregazione potrà specificare in domanda se le disposizioni di pagamento dovranno essere effettuate a favore del capofila oppure a favore di ciascun componente per le relative quote indicate nel progetto, anche ai fini della normativa “de minimis”, e approvate nel provvedimento di concessione.”

3) Come riconoscere le spese di coordinamento in capo al capofila? E' possibile inserire tra il personale occorrente per la realizzazione delle attività anche coloro che si occupano della programmazione delle attività e non solo durante la realizzazione in senso stretto?
4) Sono ammissibili le spese di fideiussione per garanzia dell'anticipazione? E quelle di progettazione? Sono escluse le spese generali?

Le spese di fideiussione, di coordinamento e di gestione del progetto sono implicitamente comprese all’interno delle 9 voci individuate nel bando. Al fine di una più agevole progettazione e rendicontazione si consiglia di ricomprenderle all’interno della voce 1 relativa agli oneri di costituzione dell’aggregazione purché correttamente quantificabili e documentabili.
In proposito si ritiene che alcuni costi che sarebbero stati sostenuti in ogni caso dai soggetti richiedenti quali, a titolo d’esempio, gli oneri salariali del personale dipendente a tempo indeterminato (escluse le missioni) o quelli derivanti da forniture con contratti a corpo (p.es. telefono, internet), ancorché quantificabili e documentabili, non possano essere riconosciuti come spese esplicite ma possano essere rendicontati esclusivamente a titolo di “prestazioni volontarie” come descritte nell’ultimo capoverso dell’articolo 6 del bando.

5) Come devono essere quantificate le spese di progettazione e organizzazione in genere se affidate a personale esterno ai soggetti richiedenti, quali agenzie di pubblicistica e promozione o altre tipologie di consulenti?
In ogni caso le spese per forniture e servizi devono essere quantificate col metodo dei tre preventivi comparabili. Nel caso in cui per un bene o un servizio siano disponibili sul mercato meno di tre fornitori, dovrà essere fornita una relazione documentata o dettagliatamente argomentata.

6) È ammissibile un'azione promozionale sui media regionali che, pubblicizzando la partecipazione all'EXPO del soggetto richiedente, lanci messaggi commerciali dei prodotti e dei punti vendita locali? In altre parole, una pubblicità che enfatizza la presenza ad EXPO durante il suo svolgimento ma abbia per target i consumatori sul mercato locale?
Si ritiene ammissibile e coerente con la ratio dell'intervento un'azione che pubblicizza la partecipazione dei beneficiari all'Expo o ad eventi collaterali e che inviti consumatori, buyer e operatori in genere a visitarne lo stand o a prendere contatti .
Non appare coerente con la ratio dell'intervento un'azione pubblicitaria slegata da tale contesto che utilizza la mera notizia della presenza all'EXPO solo per intercettare il mercato locale o, comunque, un flusso non scaturente dalla manifestazione o ad essa connesso.

Si informa che elenco delle "domande frequenti" verrà pubblicato anche sul sito della Regione Autonoma della Sardegna a cura del Servizio Politiche di mercato dell'Assessorato


03.04.2015