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IL SISTEMA AGRICOLO DELLA SARDEGNA
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Segnalazione illeciti - Whistleblowing e Relazioni annuali
art. 43 del d. lgs. N. 33/2013 e art. 1 c. 7, 8 della L. 190/2012 (link esterni)

Relazione annuale 2023 in formato Standard ANAC [file .xlsx]
Relazione annuale 2022 in formato Standard ANAC [file .xlsx]
Relazione annuale 2021 in formato Standard ANAC [file .xlsx]
Relazione annuale 2020 in formato Standard ANAC [file .xlsx]
Relazione annuale 2019 in formato Standard ANAC [file .xlsx]
Relazione annuale 2018 in formato Standard ANAC [file .xlsx]
Relazione annuale 2017 in formato Standard ANAC [file .xlsx]
Relazione annuale 2016 in formato Standard ANAC [file .xlsx]
Relazione annuale 2015 in formato Standard ANAC [file .xlsx]
Relazione annuale 2014 in formato Standard ANAC [file .xlsx]

Sezioni correlate
Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione
Piano per la prevenzione della corruzione
Programma per la trasparenza e l'integrità

Piattaforma di segnalazione
https://agrissardegna.whistleblowing.it/

Segnalazione illeciti - Whistleblowing

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il decreto legislativo 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”. Il decreto si applica dal 15 luglio 2023 ai soggetti del settore pubblico e del settore privato.
Segnalare le violazioni di disposizioni normative regionali, nazionali ed europee (intese come comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione) è espressione di senso civico e trasparenza, pertanto attraverso la Trasparenza è uno strumento che ha il significato di prevenire della corruzione e dare impulso alla partecipazione civica. In senso più ampio, è comunicazione volta al rispetto, al sostegno e alla tutela della legalità, del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa.
Segnalare alla Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) tali violazioni, di cui si sia venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non è quindi delazione, ma salvaguardia dell’interesse pubblico e individuale, a tutela del pieno esercizio della cittadinanza. Per questo, la legge garantisce la riservatezza della segnalazione (whistleblowing) e dell’identità del segnalante (whistleblower), prevedendo apposite misure di protezione.

Chi può fare una segnalazione
Possono segnalare tramite il canale whistleblowing i dipendenti dell’Agris Sardegna, i lavoratori autonomi, i collaboratori, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti anche se a titolo gratuito che prestano la propria attività presso l’Amministrazione.
Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione dal RPCT dell’Agenzia solo se adeguatamente circostanziate, in maniera tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. Il segnalante anonimo non beneficia di alcuna tutela in caso di ritorsioni.
I soggetti che possono effettuare le segnalazioni, beneficiano delle tutele previste dal citato decreto, in presenza di una delle seguenti situazioni:
• prima dell’inizio del rapporto giuridico con l’Amministrazione, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
• durante il periodo di prova;
• durante il rapporto giuridico con l’Amministrazione;
• successivamente alla conclusione del rapporto giuridico con l’Amministrazione, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte nel corso del rapporto stesso.

Cosa si può segnalare
La segnalazione deve riguardare informazioni sulle violazioni di disposizioni normative regionali, nazionali o dell'Unione europea commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nelle strutture della Giunta o delle Agenzie regionali, ledendo l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico.
Si tratta, secondo il citato decreto, di comportamenti, atti od omissioni che consistono in:
• illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
• condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
• illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
• atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
• atti od omissioni riguardanti il mercato interno, come ad esempio le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato;
• atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
La segnalazione deve contenere la descrizione della violazione e può essere supportata da idonea documentazione e da informazioni che consentano lo svolgimento delle verifiche istruttorie.
Le segnalazioni devono essere chiare, circostanziate, non sono ammissibili se basate su indiscrezioni, circostanze generiche tali da non consentire la comprensione dei fatti, eventi non verificabili ovvero corredate da documentazione non appropriata o inconferente. Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento e quelle di dominio pubblico.
La segnalazione non è utilizzabile per contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico con l’Amministrazione ovvero con le figure gerarchicamente sovraordinate.
Le segnalazioni anonime, se circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie senza usufruire della disciplina e delle tutele previste per il whistleblower. Si applicano le misure di protezione se il segnalante anonimo successivamente si identifica e subisce ritorsioni.
Restano ferme le esclusioni e l’applicazione delle norme previste dall’articolo 1, commi 2 e 3 del citato decreto.
Sono inoltre escluse dalla disciplina del whistleblowing e dalle relative tutele, secondo quanto precisato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), le segnalazioni presentate al superiore gerarchico ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Come fare una segnalazione alla RPCT dell’Agris Sardegna
L’Agris Sardegna ha adottato le modalità operative di segnalazione, come riportate nelle Linee Guida della Regione Autonoma della Sardegna, che prevedono differenti canali di trasmissione:
1. Digitale, attraverso l’utilizzo della piattaforma informatica
2. Cartacea, con trasmissione a mano o tramite servizio postale
3. Segnalazione verbale al RPCT
4. Segnalazione esterna all’ANAC

1. Digitale, attraverso l’utilizzo della piattaforma informatica
L'Agris Sardegna ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali, tramite Whistleblowing Solutions Impresa Sociale che offre a tutte le Pubbliche Amministrazioni un software informatico gratuito per dialogare con i segnalanti. La piattaforma informatica adempie agli obblighi normativi, utilizza strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.
La piattaforma richiede la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima.
Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata con descrizione del fatto, delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato, degli elementi idonei a identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati;
La segnalazione viene ricevuta e gestita dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT).
Contestualmente all’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
La segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (Personal Computer, Tablet, Smartphone), sia dall'interno che dall'esterno dell'Agris Sardegna, compatibile con qualsiasi sistema operativo e browser più diffusi.
La piattaforma è raggiungibile attraverso il seguente link Agris Sardegna - Whistleblowing

2. Cartacea, con trasmissione a mano o tramite servizio postale
Trasmissione tramite servizio postale o consegna a mano in plico chiuso e sigillato all’indirizzo del RPCT dell’Agris Sardegna – Via Antonio Carbonazzi n. 10 - 07100 Sassari. Nella busta deve essere tassativamente specificata la dicitura RISERVATA PERSONALE e avendo cura di NON indicare i propri dati personali sul plico esterno.
Si richiede cortesemente di utilizzare uno dei seguenti moduli:
Modulo per la segnalazione con dati identificativi in chiaro [Scarica il file]
Modulo per la segnalazione con dati identificativi disgiunti [Scarica il file]
Nell’ipotesi che il segnalante utilizzi la modalità di segnalazione con dati identificativi disgiunti, quest’ultimo dovrà munirsi di due buste di diverse dimensioni e seguire le istruzioni sotto riportate:
• nella busta interna (più piccola) occorre inserire il Modulo 2 Campo A compilato con le generalità del segnalante, a cui allegare copia del documento d’identità, siglato con firma autografa;
• la busta esterna (più grande) deve contenere, oltre alla busta di cui al punto precedente, il modulo di segnalazione Modulo 2 Campo B+C.
Il segnalante deve avere cura di chiudere e sigillare entrambe le buste.

3. Segnalazione verbale al RPCT
Nel caso il segnalante preferisca riferire verbalmente i fatti al RPCT questi provvederà personalmente, con la massima discrezione, a identificare il segnalante e riportare per iscritto il contenuto della segnalazione.

4. Segnalazione esterna all’ANAC
Qualora il segnalante ritenga che ricorrano le condizioni previste dall’articolo 6 del d.lgs. n. 24 del 2023 è possibile effettuare una segnalazione esterna direttamente all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) in forma scritta od orale, al seguente indirizzo Whistleblowing - Anticorruzione

Misure di protezione
Al segnalante e tutti i soggetti coinvolti si applicano le misure di protezione stabilite dal D.lgs. n. 24 del 2023, in particolare quando ricorrono le condizioni generali ovvero, al momento della segnalazione, la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo previsto dal decreto e la segnalazione è stata effettuata secondo le procedure previste. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 5 del d.lgs. n. 24 del 2023 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 2 e 3 del medesimo decreto in materia di divieto di ritorsione, le misure di protezione si applicano anche alle seguenti categorie di soggetti aventi un legame qualificato con la persona segnalante:
• gli eventuali facilitatori, vale a dire coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
• le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
• i colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con essa un rapporto abituale e corrente;
• gli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.
Le misure di protezione sono le seguenti:

1. Riservatezza
Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.
L’identità della persona segnalante, e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, non può essere rivelata, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
È garantita la massima riservatezza anche dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione del procedimento avviato in ragione della segnalazione stessa.
La segnalazione è sottratta per legge all'accesso documentale e a quello civico generalizzato.
In ogni caso, la raccolta dei dati personali è effettuata fornendo idonee informazioni ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché adottando misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate, ai sensi del D.lgs. n. 24 del 2023, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del medesimo decreto e del Regolamento (UE) 2016/679.

2. Divieto di ritorsioni
I soggetti che beneficiano delle misure di protezione non possono subire alcuna ritorsione, consistente in qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche se solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, che provochi o possa provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
La competenza a ricevere e gestire le comunicazioni di ritorsioni da parte del segnalante e degli altri soggetti sottoposti a tutela è dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), alle cui indicazioni ed approfondimenti si rinvia.
Esempi non esaustivi di comportamenti ritorsivi (articolo 17, comma 4 del d.lgs. n. 24 del 2023):
• il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
• la retrocessione di grado o la mancata promozione;
• il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
• la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
• le note di merito negative o le referenze negative;
• l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
• la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
• la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
• la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
• il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
• i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
• l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
• la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
• l'annullamento di una licenza o di un permesso;
• la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
Nell’ambito dei procedimenti amministrativi aventi ad oggetto l’accertamento dei suddetti comportamenti, atti od omissioni, si presume che gli stessi siano stati causati dalla segnalazione e l’onere della prova contraria è a carico di colui che li ha posti in essere.
L’articolo 19 del d.lgs. n. 24 del 2023 prevede la possibilità, per i soggetti che beneficiano delle misure di protezione, di comunicare all’ANAC le eventuali ritorsioni che ritengono di avere subito.

3. Limitazioni di responsabilità, salvaguardie per rinunce e transazioni, sanzioni. Articoli 20 e seguenti del D.lgs. n. 24 del 2023.
In particolare, tra le altre garanzie previste, non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni (es. quelle coperte dall’obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico; quelle relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali) se, al momento della segnalazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa sia stata presentata con le modalità richieste dalla legge.
Per ulteriori e specifiche informazioni si rinvia al sito dell’ ANAC Whistleblowing - Anticorruzione

Perdita delle tutele
Salvo quanto previsto dall'articolo 20 del d.lgs. n. 24 del 2023 sulle limitazioni di responsabilità, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Documenti
• Linee guida regionali, Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale del 16 giugno 2015, n. 30/15, per la tutela del dipendente che segnala illeciti - anno 2015 [Scarica il file]
• Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne approvate con delibera numero 311 del 12 luglio 2023
• Informativa sul trattamento dei dati personali dei soggetti che segnalano condotte illecite. (Art. 13 del regolamento (UE) 2016/679) [Scarica il file]
• Modulo per la segnalazione con dati identificativi in chiaro. [Scarica il file]
• Modulo per la segnalazione con dati identificativi disgiunti. [Scarica il file]