La disciplina degli incarichi esterni svolti dai dipendenti dell’Agenzia è contenuta nell’ art. 44 della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, finalizzata a garantire la trasparenza dell’azione amministrativa e a regolamentare l’incompatibilità, il cumulo di impieghi e di incarichi.
In particolare la norma citata ha ribadito il divieto per i dipendenti di svolgere attività commerciali, industriali o libero professionali, e ha altresì previsto la possibilità, previa autorizzazione, di svolgere incarichi temporanei a favore di Enti pubblici e di assumere cariche presso società non aventi fini di lucro. I criteri e le modalità per la concessione delle autorizzazioni sono stati definiti dall’Assessore degli Affari Generali con il decreto n. 917/P del 26 maggio 2000.
Lo stesso art. 44 prevede che annualmente venga predisposta l'anagrafe degli incarichi.