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Dichiarazioni di vendemmia e produzione vino al 20 dicembre

uva
Prorogato al 20 dicembre 2024 il termine di presentazione delle dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2024/2025.

Con D.M. 29 novembre 2024, n. 632162 è stata disposta, per la campagna 2024/2025:
- la proroga dal 30 novembre al 20 dicembre 2024 del termine per la presentazione delle dichiarazioni di vendemmia;
- la proroga dal 15 dicembre al 20 dicembre 2024 per la presentazione delle dichiarazioni di produzione vinicola.

Campo di applicazione e definizioni
Le dichiarazioni di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto sono previste dagli artt. 31 e 33 del regolamento delegato UE 2018/273 e dagli artt. 22 e 24 del regolamento di esecuzione UE 2018/274 della Commissione. Inoltre, l’art. 37 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 e l’art. 8 del D.M. n. 7701 del 18 luglio 2019 stabiliscono che la rivendicazione delle produzioni DO e IG, sulla base dei dati dello schedario viticolo, siano presentate contestualmente a tali dichiarazioni.

In applicazione delle suddette norme regolamentari e in applicazione dell’art. 22 del citato Regolamento 2018/274, i produttori di uve destinate alla vinificazione nonché i produttori di mosto e di vino, dichiarano ogni anno i quantitativi, espressi rispettivamente in chilogrammi ed in litri, dei prodotti dell’ultima campagna vendemmiale.

Soggetti interessati
a) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e, successivamente, la cessione totale dell’uva prodotta;
b) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
c) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
d) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta delle uve e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
e) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
g) i soggetti che effettuano l’intermediazione delle uve;
h) le associazioni e le cantine cooperative (relativamente alle uve raccolte dai soci o per eventuali vigneti condotti direttamente dalla stessa cantina).

Modalità di presentazione delle dichiarazioni
La presentazione delle dichiarazioni da parte dei soggetti interessati deve essere fatta all’Organismo pagatore competente o ad altro soggetto qualora l’Organismo pagatore abbia delegato tali funzioni per il territorio specifico.

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11.12.2024