Controlli tramite sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System – AMS) di cui all’art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116.L’AMS costituisce uno degli elementi che compongono il Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui all’art. 66 del Reg. (UE) 2021/2116 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023, ai sensi dell’art. 70 del suddetto Regolamento.
Sistema di monitoraggio delle superfici – AMSIl sistema di monitoraggio delle superfici è un sistema automatico che - utilizzando i dati di osservazione satellitare (Copernicus), i dati geospaziali provenienti dai sistemi territoriali di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) e altri dati di valore almeno equivalente, come ad esempio le foto geotag, nonché le ortofoto e le immagini satellitari - verifica “in modo continuo e durante tutto l'anno”, l’attività agricola sulle parcelle oggetto di richieste ad aiuto.
La principale fonte di dati per l'AMS consiste nel processare immagini ottenute dai satelliti del programma Copernicus. La combinazione delle diverse informazioni ricevute dai suddetti satelliti permette di reperire informazioni complementari al fine di aumentare l’esattezza del processo di monitoraggio con riferimento alle operazioni agricole eseguite nel territorio oggetto di osservazione.
Ambito di applicazioneAi sensi dell’art. 9 del DM 4 agosto 2023 n. 410739, per l’anno di domanda 2024 sono sottoposte all’AMS gli interventi interamente monitorabili, nonché specifici impegni/condizioni di ammissibilità contenute nell’allegato 1 e 2 della circolare Aea n.57040 del 19.07.2024.
Procedura dell’AMSPer ciascuna domanda presentata all’Organismo pagatore competente, tutti gli appezzamenti afferenti al regime di aiuto monitorato sono sottoposti ai processi di valutazione dei dati satellitari (Sentinel-1 e Sentinel-2) e ad ognuno di questi vengono attributi gli indicatori (c.d. marker) che evidenziano l’esistenza o la presenza di una particolare qualità o caratteristica. Gli indicatori permettono di verificare, per ogni appezzamento contenuto in una parcella agricola, il marker relativo alla presenza di aratura, crescita regolare della coltura, sfalcio, vegetazione, raccolto, abbandono, ove applicabile, su base pluriennale.
Procedura di interscambio e attribuzione della bandierinaLe superfici (parcelle agricole) oggetto di domanda grafica sono trasmesse dagli Organismi pagatori ad AGEA Coordinamento attraverso il sistema di interscambio in uso al fine di poter attivare, tempestivamente, la procedura AMS. Una volta ricevute le suddette parcelle da parte degli Organismi pagatori, entro 10 giorni dalla ricezione delle stesse, AGEA coordinamento avvia le operazioni di elaborazione dei dati e di restituzione dei rispettivi esiti come segue.
L’AMS1 restituisce l’esito delle verifiche effettuate per ciascuna parcella dichiarata, sintetizzato nelle c.d. “bandierine” che possono presentare colori differenti, ciascuno con il significato di seguito specificato:
a) bandierina verde: parcella ammissibile al pagamento (esito conclusivo);
b) bandierina rossa: parcella non ammissibile al pagamento (esito conclusivo);
c) bandierina bianca: esito non presente in quanto il periodo di osservazione del ciclo fenologico della coltura della parcella interessata non è concluso;
d) bandierina gialla: parcella potenzialmente ammissibile a determinate condizioni (esito non conclusivo).
In particolare:Bandierine “
verdi” – esito conclusivo di conformità in AMS Le superfici contrassegnate con bandierine verdi possono essere oggetto di pagamento senza necessità di ulteriori controlli.
Bandierine “
rosse” - esito conclusivo di non conformità in AMS Ai sensi dell’art. 16 del DM 4 agosto 2023 n. 410739, le superfici contrassegnate con bandierine “rosse” non possono essere oggetto di pagamento e necessitano di una apposita comunicazione all’agricoltore.
Bandierine
gialle - esito non conclusivo Le bandierine gialle vengono assegnate alle parcelle per le quali non si è riusciti a pervenire ad un esito conclusivo tramite AMS e per le quali è terminato il periodo massimo di osservazione.
Bandierine
bianche - esito non conclusivo Le bandierine bianche vengono attribuite alle parcelle per le quali non si è ancora pervenuti ad un esito conclusivo tramite AMS e per le quali ancora non è terminato il periodo massimo di osservazione.
Con la circolare Agea n. 88011 del 20.11.2024 è stato aggiornato il trattamento delle “bandierine
gialle” rispetto alla circolare Agea n. 57040 del 19.07.2024.
Bandierine
gialle - esito non conclusivo
Le bandierine gialle residuali dopo le analisi satellitari effettuate dall’AMS2 («Bandierine “gialle” - esito non conclusivo in AMS1 e riprocessato in AMS2»), potranno essere trasformate:
-in bandierine verdi, nel caso in cui i relativi appezzamenti siano coerenti con i corrispondenti dati presenti nel SIPA.
-in bandierine rosse, nel caso in cui i relativi appezzamenti NON siano coerenti con i corrispondenti dati presenti nel SIPA.
Bandierine
gialle - esito conclusivo
Gli Organismi Pagatori sono tenuti a trasmettere ad Agea Coordinamento attraverso i servizi di interscambio gli esiti attribuiti mediante l’operazione di verifica di congruenza effettuata con il SIPA.
L’eventuale modifica dello stato da “bandierine gialle con esito conclusivo” in “bandierine rosse”, risulta essere meramente ipotetica in quanto l’applicazione delle suddette verifiche SIPA non dovrebbe ragionevolmente lasciare alcun residuale “esito non conclusivo”.
Destinatari della presente circolare sono i proprietari degli appezzamenti sottoposti ai processi di verifica.
Consulta i documenti correlaticircolare Agea n. 88011 del 20.11.2024 [file .pdf]circolare Agea n. 57040 del 19.07.2024 [file .pdf]Allegato 1 controllabilità impegni [file.excel]Allegato 2 tabella sintesi AMS [file.excel]05.12.2024