L'Assessorato dell'agricoltura e riforma agropastorale rende noto che, in base al decreto del Ministro delle Politiche Agricole n. 1922 del 20 marzo 2015, art. 4 comma 7, gli allevatori di ovini e caprini, per poter beneficiare dei premi di cui all’articolo 22 del DM 18 novembre 2014 (premi per il settore ovicaprino) e dei premi e degli aiuti relativi alle misure dello sviluppo rurale
, sono tenuti al completamento della registrazione individuale degli animali nella BDN (Banca Dati Nazionale).
La registrazione individuale dei capi nella
BDN può essere effettuata direttamente dall’allevatore accreditato o, previa delega scritta:
1. dal Servizio Veterinario della ASL competente per territorio
2. dai CAA (Centri Assistenza Agricola)
3. dalle APA/AIPA
4. dall’ ARAS
Si precisa che nel caso di delega, al fine di effettuare la registrazione entro le scadenze stabilite per l’accesso ai premi, l’allevatore dovrà far pervenire i dati identificativi degli animali su supporto informatico (cd, dvd, pen drive, ecc.) in un formato elettronico preventivamente concordato col Servizio veterinario dell’Asl competente per territorio.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'help desk del portale dei Sistemi Informativi Veterinari, attraverso il numero telefonico 800 082 280 (numero verde).
Avviso pubblico [file .pdf]04.09.2015