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IL SISTEMA AGRICOLO DELLA SARDEGNA
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Diversificazione produttiva - Domande frequenti L.R. 15 art. 7

1 - La priorità per i soggetti che conferiscono il latte ad acquirenti esterni al mercato regionale è prevista anche per i richiedenti singoli?
Risposta – Sì. In proposito si precisa che il testo del bando che è stato pubblicizzato, al punto 7.1 lettera d. contiene un evidente refuso. Le direttive di attuazione prevedono chiaramente nell’analogo passaggio al punto 2.2.4 che le domande di richiedenti singoli saranno considerate in ordine di quantità di latte destinato nell’ordine, alla produzione di latte in polvere, ad acquirenti esterni al mercato regionale e, infine, alla produzione di formaggi diversi dal pecorino romano. Il modulo di domanda è, a sua volta, coerente con le direttive di attuazione. La rettifica di tale errore materiale è stata adottata con determinazione n. 4348/2012 del 28.09.2012 ed è pubblicizzata su questo sito.

2 - Il bando prevede che: “Nel contratto il trasformatore deve impegnarsi a trasformare un quantitativo pari alle forniture complessivamente ricevute ai sensi del presente intervento in prodotti diversi dal pecorino romano e di produrre, a richiesta del fornitore, esauriente documentazione idonea ad attestare le modalità di trasformazione delle quantità di latte ovino conferito per gli scopi di cui al presente intervento, in caso di controllo successivo da parte dell’Amministrazione”. Le verifiche dell’Amministrazione riguarderanno esclusivamente il quantitativo complessivo trasformato o verrà fatto un incrocio tra forniture e partite trasformate?
Risposta - Il punto 6.4 del bando cita: “Le richieste della singole imprese nell’ambito delle domande collettive devono infine contenere l’impegno esplicito ad adempiere ai termini contrattuali collettivi inerenti al presente intervento e quello a conservare i documenti di trasporto e/o consegna del prodotto interessato almeno fino al 31 dicembre del secondo anno successivo al pagamento per esibirli in caso di controllo successivo”.
Inoltre come previsto al punto 10.3 del bando: “Gli aiuti individuali erogati ai sensi delle presenti disposizioni sono soggetti a controllo successivo almeno su un campione del 5% dei beneficiari, allo scopo di verificare l’avvenuto adempimento degli impegni e l’effettiva destinazione delle partite di latte conferite nell’ambito dell’intervento agli scopi previsti.
Il controllo verificherà in tal senso sia i comportamenti individuali che quelli dei soggetti
d’aggregazione. Il mancato adempimento degli impegni individuali o collettivi comporterà l’esclusione dai benefici e la restituzione delle somme erogate”.
Saranno eseguiti controlli anche sui trasformatori verificando mediante stima tecnica la
congruità della quantità di prodotto trasformato (latte in polvere e/o formaggio diverso dal
pecorino romano) con la quantità di latte conferito dai beneficiari per tali scopi.
Le singole imprese, il soggetto aggregante e il soggetto trasformatore hanno comunque l’obbligo di custodire tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia.
In sostanza saranno verificati attraverso idonei documenti (p.es. documenti fiscali, di consegna e trasporto, di presa in carico, di magazzino, di bilancio) sia i quantitativi complessivi conferiti dal singolo produttore che quelli trasformati. Fisicamente, il latte oggetto della domanda e dell’impegno potrà essere conferito sia attraverso la cooperativa che direttamente, purchè nell’ambito di un contratto riconosciuto in sede di concessione. A questo scopo, salvo casi particolari, non sarà necessariamente tracciata la trasformazione della singola partita di latte ma sarà verificato il rispetto degli impegni in termini di quantitativi complessivi sia riguardo al conferimento che alla trasformazione.
Per l’esecuzione dei controlli si sta valutando anche il ricorso alla collaborazione con soggetti esterni all’Agenzia, quale per esempio l’ICQRF e la Guardia di Finanza, e la redazione di un manuale dei controlli che eventualmente sarà approvato e reso pubblico prima dell’emissione del provvedimento di concessione.

3 - Un produttore che trasforma il latte nel proprio mini caseificio aziendale, qualora si impegni a trasformare detto latte secondo le modalità previste dal bando (formaggi diversi dal Pecorino Romano), può accedere alle premialità in parola?
Risposta - Si ritiene che il caso posto sia analogo a quello delle Cooperative che provvedano direttamente alla trasformazione del latte raccolto. Le stesse, in assenza di un contratto di fornitura al trasformatore terzo con vincolo di trasformazione, debbono produrre un documento equivalente costituito da un atto dei propri organi di amministrazione col quale la cooperativa si impegna a trasformare il quantitativo di latte raccolto secondo le modalità previste dalla L.R. 15/10 art. 7.
Le imprese richiedenti che si impegnano a trasformare nel proprio minicaseificio aziendale il latte ovino della propria azienda in prodotti diversi dal pecorino romano, come è ovvio, possono presentare esclusivamente domanda individuale (non aggregata) con la relativa priorità. Il minicaseificio deve essere attivo e in regola con le prescrizioni delle norme vigenti in materia. L’impresa richiedente dovrà presentare una dichiarazione nella quale si impegna esplicitamente a trasformare lo stock di latte interessato all’intervento in una delle modalità previste dal bando, e a richiesta fornire idonea documentazione, compresa quella fiscale, che attesti i quantitativi di latte prodotto e trasformato. Tale dichiarazione è equivalente al contratto di conferimento al trasformatore terzo con vincolo di destinazione del latte.

4 - Qualora un produttore abbia in essere contratti di fornitura con soggetti diversi, deve presentare una domanda di accesso ai benefici per ogni acquirente richiedente? E come si deve operare nel caso di contratto di fornitura con un unico soggetto ma per finalità contrattuali diverse?
Risposta - Un richiedente, che ha in essere contratti di fornitura con soggetti diversi, deve presentare un'unica domanda individuale allegando tutti i contratti interessati. Ciascun contratto deve rispettare i vincoli di destinazione del prodotto e gli obblighi di tracciabilità, mentre i vincoli quantitativi possono essere raggiunti col cumulo dei contratti. Se un richiedente ha uno o più contratti con destinazione della fornitura diversificata in più d’una fra quelle previste dall’intervento, alla domanda non potrà che essere riconosciuta la priorità inferiore fra quelle attivate nel contratto o nei contratti di fornitura.

5 - I finanziamenti in regime de minimis ricevuti dagli allevatori ai sensi della legge 15/2010, art.1, debbono essere presi in considerazione ai fini della verifica del superamento del plafond dei 7.500 euro disponibili per ciascun beneficiario? E’ possibile rendere pubblici o affidare a soggetti rappresentativi i dati relativi agli aiuti erogati in de minimis per singolo beneficiario?
Risposta - Gli aiuti erogati ai sensi dalla legge 15/2010, art.1, fanno riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009, come modificato dal DPCM del 10 maggio 2010, così detti “aiuti di importo limitato” che, cumulati gli eventuali aiuti “de minimis” ricevuti dal singolo beneficiario limitatamente al quadriennio 2008/2011, dovevano rispettare un plafond individuale di 15.000 euro. Tale regime aveva carattere straordinario ed è cessato il 31/12/2011; gli aiuti di cui all’art. 1 della LR 15/2010 non impattano sugli aiuti che sono stati o saranno concessi in regime “de minimis” agricolo ordinario (Reg. 1535/2007) nel corso degli anni 2012 e seguenti.
Le erogazioni di cui al presente intervento, invece, cumuleranno con gli altri aiuti “de minimis” ordinari (quali, p.es. ripristino delle scorte foraggere alle aziende percorse da incendio, riproduttori zootecnici, Programmi d’aiuto provinciali Vivere la Campagna etc.) concessi nel triennio in cui viene concesso l’aiuto. Ciò significa che, se la graduatoria dell’articolo 7, che ha valore di decisione di concessione dell’aiuto, sarà pubblicata nel corso del 2012, gli anni di riferimento saranno il 2010, 2011 e 2012. Se la graduatoria sarà pubblicata nel 2013, gli anni di riferimento saranno il 2011, 2012 e 2013. Si rimarca anche che ai fini di questo computo, vale l’anno di concessione e non quello di pagamento dell’aiuto.
Al fine di verificare gli aiuti erogati in regime “de minimis agricolo” da Argea e dagli altri soggetti, i singoli beneficiari possono consultare questo sito dove sono reperibili i dati individuali, resi anonimi e ricercabili tramite il solo codice fiscale.

6 - Una OP di raccolta latte che sottoscrive un contratto con un soggetto, il quale si impegna a vendere il latte conferito dall’OP medesima al di fuori del mercato regionale, per prodotti diversi dal pecorino romano, rende la domanda collettiva dell’OP ammissibile all’aiuto? A tale domanda spetta la priorità prevista al punto 7.1 lettera b) del bando –“Domande collettive dei soggetti che conferiscono il latte ad acquirenti esterni al mercato regionale”.
Risposta – Il quesito fa intendere che il soggetto intermedio appartenga al mercato regionale. Da questo punto di vista il bando definisce la priorità come ”trasferimento a un acquirente esterno al mercato regionale” e pertanto, in assenza di questo specifico requisito soggettivo dell’acquirente, non può essere riconosciuta non solo la priorità ma nemmeno l’adempimento agli obiettivi di diversificazione, che non sarebbero dimostrati. Questo comporterebbe l’esclusione della domanda. Peraltro, il solo impegno a vendere il latte al di fuori del mercato regionale da parte di un soggetto “intermedio” non descriverebbe con certezza la destinazione finale né in ordine all’oggetto della trasformazione (che deve comunque diverso dal pecorino romano) né della quantità di latte che al momento della domanda ha con certezza destinazione al mercato esterno.

7 - Qualora una OP abbia in essere due contratti con due soggetti diversi (ciascun contratto è “popolato” da soci diversi dell’OP che conferiscono quantitativi pari o superiori ai 20.000 litri), è possibile presentare due distinte domande collettive di accesso al beneficio in parola? In caso affermativo, qualora i due contratti abbiano finalità diverse, alle due conseguenti domande collettive saranno applicate le relative priorità previste dal bando?
Risposta – Non appare inammissibile che il soggetto aggregante, in ragione delle condizioni di mercato, sottoscriva materialmente più di un contratto per trasferire alle destinazioni previste dalla norma le partite di latte affidate. Ciò, ancorché riferito alle domande non aggregate, è già chiarito dal quesito n. 4, dove si precisa anche che, in presenza di diverse modalità di diversificazione, la priorità non potrà che essere quella inferiore fra esse. Tuttavia, né il bando né le norme di attuazione prevedono la possibilità che un soggetto aggregante presenti più di una domanda collettiva di aiuto. Anzi, la delibera 48/53 del 1/12/2011 recita testualmente “L’organismo associativo presenta la domanda in forma collettiva…”.

8 - In un caso di domanda collettiva, uno dei soci conferenti è a sua volta una cooperativa di raccolta latte, priva di iscrizione BDN (i proprietari/detentori dei capi ovini sono gli stessi soci della cooperativa). Tale soggetto è finanziabile nell’ambito della citata domanda collettiva?
Risposta - Ai sensi della LR 15/2010, art. 7, e della delibera 48/53, il beneficiario finale dell’aiuto, che presenta la domanda in forma singola o associata, deve essere un produttore. Il punto 6.2 del bando inoltre specifica, in modo dirimente, che “Sono ammesse all’aiuto le imprese agricole, sia in forma di persona fisica che di persona giuridica, che esercitino l’allevamento ovino da latte. Le imprese richiedenti devono essere iscritte al Registro delle Imprese presso le C.C.I.A.A., e devono detenere un allevamento ovino censito dalla Banca Dati Nazionale zootecnica (B.D.N.).” Pertanto, il soggetto descritto nel quesito non ha i requisiti di accesso all’aiuto.

9 - Il bando prevede che i beneficiari debbano stipulare, successivamente alla pubblicazione del bando, un contratto collettivo o individuale di fornitura del latte ovino nella misura di almeno 20.000 litri/anno per singolo conferitore da destinare alla trasformazione in prodotti diversi dal pecorino romano. Tale contratto deve fare espressamente riferimento all’intervento di cui alla L.R. 15/2010 articolo 7 e deve contenere l’impegno del trasformatore a produrre un quantitativo pari alle forniture complessivamente ricevute ai sensi dell’intervento in prodotti diversi dal pecorino romano e a rendere disponibile, a richiesta del fornitore, esauriente documentazione idonea ad attestare le modalità di trasformazione delle quantità di latte ovino conferito per gli scopi di cui al presente intervento, in caso di controllo successivo da parte dell’Amministrazione.
Un contratto che contenga le specifiche summenzionate, ma non riporti il prezzo riconosciuto al produttore, è ammissibile ai fini dell’intervento?
Con specifico riferimento alle domande “non aggregate”, nel caso il contratto non contenga il dettaglio del quantitativo conferito, ma solo l’impegno a conferire e trasformare un quantitativo pari o superiore a 20.000 litri, lo stesso è ammissibile ai fini dell’intervento? E nel caso di una domanda collettiva?
Risposta - La casistica concreta potrà essere giudicata compiutamente solo in sede istruttoria in base all’esame puntuale della documentazione effettivamente prodotta. In prima lettura, tuttavia, si ritiene che il contratto previsto dall’intervento, per la sua ammissibilità, debba contenere almeno gli elementi essenziali la cui assenza potrebbe determinarne la nullità a termini di legge, oltre a quelli specifici previsti dal bando.
Per quanto attiene alla formulazione di un impegno al conferimento “pari o superiore” o “non inferiore” ai 20.000 litri esso appare rispondere ai requisiti minimi richiesti dal bando relativamente ai conferimenti individuali. Tale formulazione, comunque, anche se non esclude quantitativi superiori, equivale all’impegno per 20.000 litri per la valutazione di ulteriori criteri di priorità in caso di parità. Rispetto ai conferimenti collettivi, va anche precisato che la quantità non dovrà rispettare solo il valore determinato dal parametro dei 20.000 litri moltiplicato per il numero di conferenti ma dovrà essere almeno pari alla somma dei quantitativi di latte effettivamente affidati dai singoli soci e riportati, fra l’altro, sul modulo individuale di adesione e delega nonché sulla distinta della domanda collettiva.