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IL SISTEMA AGRICOLO DELLA SARDEGNA
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Aiuti in regime di “de minimis agricolo”. Riepilogo delle modalità di accesso.

A seguito delle richieste di chiarimenti ricevute dalle imprese del comparto della produzione dei prodotti agricoli, Argea mette a disposizione un riepilogo esplicativo delle modalità di accesso agli interventi di aiuto in regime “de minimis”. La normativa a cui si fa riferimento è il Regolamento CE della Commissione n. 1535 del 20 dicembre 2007.

1) Qual è l’importo complessivo erogabile a titolo di aiuto “de minimis agricolo”? In che periodo di riferimento?
La somma complessiva concessa a un’impresa a titolo di aiuto “de minimis agricolo” non deve superare i 7.500 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, che corrispondono agli anni solari.
2) Come si individuano i tre anni di riferimento per il computo del massimale di aiuto “de minimis”?
I tre anni di riferimento sono l’anno di concessione e i due anni precedenti. Per esempio: se la concessione è adottata nell’anno 2012, il triennio di riferimento è costituito dagli anni 2010/ 2011/ 2012.
3) A quale momento si fa riferimento per individuare l’anno a cui attribuire l’aiuto?
La data di riferimento per il computo del massimale “de minimis” è quella del provvedimento di concessione dell’aiuto, anche nel caso in cui l’erogazione del contributo avvenga materialmente durante un anno successivo.
4) Cosa succede se la richiesta di un nuovo contributo supera la somma concedibile a titolo di aiuto “de minimis”? Per somma concedibile si intende la differenza fra il massimale di 7.500 euro e il totale degli aiuti “de minimis” già concessi nell’anno in corso e nei due anni precedenti.
Se l’importo dell’aiuto richiesto supera la somma concedibile, non si può beneficiare dell’aiuto “de minimis” neppure per l’importo parziale che non supera detto massimale. In questo caso, tale richiesta non può beneficiare dell’aiuto “de minimis”, né al momento della concessione dell’aiuto, né in un momento successivo.
Perciò non si può concedere a titolo di aiuto “de minimis agricolo” un contributo superiore a 7.500 euro e neppure un aiuto che superi il plafond residuo, nel caso in cui il richiedente abbia già beneficiato di altri aiuti “de minimis” nel triennio.
Per esempio: un produttore che ha ricevuto nell’anno in corso o nei due anni precedenti un aiuto “de minimis” di 4.000 euro può ancora ricevere, al massimo, contributi per altri 3.500 euro.
Se il contributo in corso di erogazione è superiore a tali importi (7.500 euro nel primo caso, 3.500 euro nel secondo caso), esso non può essere semplicemente decurtato della somma in esubero e pagato per la sola quota corrispondente al plafond.
In questi casi non si può pagare alcun aiuto.
Nel caso in cui il richiedente debba effettuare un investimento superiore a quello finanziabile in regime “de minimis”, la richiesta di aiuto in nessun caso può superare il massimale erogabile, come descritto in precedenza. Se la tipologia di investimento e le norme che regolano l’aiuto lo consentono, l’intervento può essere frazionato in lotti funzionali e il produttore può limitarsi a chiedere l’aiuto per un investimento che non superi il massimale concedibile. In questo caso anche la documentazione d’accompagnamento (per esempio, la fattura), anche se nell’ambito di un acquisto o una fornitura più ampia, deve descrivere puntualmente e distintamente il lotto finanziabile. Per maggior chiarezza, è opportuno fare alcuni esempi concreti. Si precisa che tale casistica è presentata a solo titolo di chiarificazione e non è esaustiva.
Casistica
Si ribadisce che, in ogni caso, è necessario che anche la richiesta iniziale di aiuto non sia superiore al massimale concedibile.
a) L’investimento non è frazionabile senza comprometterne la funzionalità. Per esempio, la realizzazione di un pozzo. Se la realizzazione di un pozzo costa 20.000 euro, di cui è finanziabile il 50%, l’aiuto di 10.000 euro è superiore a 7.500 euro e non è finanziabile. Tale investimento non può essere frazionato in più lotti funzionali (per esempio, lo scavo e il rivestimento) di 10.000 euro ciascuno, perché nessuno dei due è autonomamente funzionale. In questo caso, l’aiuto non è concedibile.
b) L’investimento è frazionabile ma la documentazione fiscale non descrive separatamente i diversi lotti dell’acquisto o della fornitura. Per esempio l’acquisto di fattrici. L’impresa, per le esigenze aziendali, deve acquistare 10 capi zootecnici di prezzo variabile, per un investimento complessivo di 20.000 euro; il relativo contributo sarebbe di 10.000 euro, superiore al massimale. L’impresa fa richiesta per l’acquisto di 6 capi, per un investimento di 14.000 euro, riservandosi di acquistare senza aiuto gli altri 4 capi. Tuttavia la fattura è unica per un importo di 20.000 euro e la descrizione dell’acquisto è indistinta e generica per 10 capi. In questo caso l’aiuto non è concedibile.
c.) L’esempio è lo stesso del caso b) ma il fornitore rilascia una fattura che descrive individualmente i capi venduti, col rispettivo prezzo. In questo caso l’aiuto è concedibile.
d) L’esempio è lo stesso del caso b) ma il fornitore rilascia due fatture distinte per il lotto per il quale si richiede il finanziamento e per il lotto per il quale l’impresa provvede con fondi propri. In questo caso l’aiuto è concedibile.
e) L’investimento consiste nell’acquisto di un bene misurabile con un costo unitario, per esempio una recinzione. Il costo unitario è di 3,60 e l’investimento complessivo necessario all’azienda è di 5.000 metri. Il totale dell’investimento è di 18.000 euro per un contributo di 9.000 euro, superiore al massimale.
L’impresa fa richiesta di finanziamento per un investimento di 10.800 euro e un contributo di 5.400 euro, per un lotto funzionale corrispondente alla recinzione di una particella del perimetro di 3.000 metri. Decide anche di provvedere a proprie spese alla recinzione del lotto residuo di 2.000 metri ma provvede all’acquisto della rete in un’unica soluzione. La rete ha un prezzo unitario di 1 euro e la relativa fattura riguarda indistintamente tutti i 5.000 metri di rete. Il prezzo unitario consente di calcolare univocamente la quota parte della spesa relativa al lotto per il quale si è chiesto il finanziamento. In questo caso l’aiuto è concedibile.
5) Gli aiuti dell’art. 1 della LR 15/2010 (sostegno al comparto ovi-caprino) concorrono al massimale “de minimis” del 2012?
No. Gli aiuti concessi ed erogati ai sensi dell’art. 1 della LR 15/2010, come modificata dalla LR 12/2011, art 24, commi 7 e 8, non concorrono al massimale “de minimis” del 2012. Essi infatti fanno riferimento a un regime speciale di “Aiuti di importo limitato” che l’Unione Europea ha autorizzato nel quadriennio 2008/2011. Tale regime in Italia è stato normato con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2010 e del 23 dicembre 2010 ed è cessato, il 31 dicembre 2011. Durante questo quadriennio è stato possibile concedere un cumulo straordinario di “aiuti di importo limitato” alla produzione agricola di 15.000 euro, compresi gli aiuti “de minimis” ordinari concessi in tale periodo. Gli “aiuti di importo limitato” non cumulano con gli aiuti “de minimis” concessi successivamente tale quadriennio, nel 2012 e negli anni seguenti, mentre concorrono al cumulo i soli aiuti “de minimis” ordinari concessi nel 2010 e nel 2011.
6) Come si accerta il rispetto dei massimali di aiuto “de minimis”?
Prima di concedere l’aiuto, l’Amministrazione erogante deve farsi rilasciare dall’impresa richiedente una dichiarazione che attesti gli eventuali altri aiuti “de minimis” percepiti nell’esercizio fiscale in corso e nei due esercizi precedenti. In questo modo l’Amministrazione potrà accertare se il nuovo aiuto “de minimis” richiesto non comporta il superamento dei massimali applicabili.
La normativa prevede anche l’utilizzo di un altro strumento di controllo, il Registro nazionale degli aiuti, che è stato appositamente predisposto nell’ambito del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) ma che non è ancora a regime.
La Regione Sardegna ha affidato ad Argea la redazione di un elenco degli aiuti “de minimis” agricoli erogati dalle amministrazioni del territorio regionale. Le informazioni contenute nell’elenco consentono all’Argea di svolgere i necessari controlli su ciascuna impresa.

I dati dell’elenco regionale sono consultabili, nel rispetto della privacy, attraverso questo sito internet. Le imprese interessate possono usufruirne, effettuando la ricerca mediante il codice fiscale.


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