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Circolare Agea a favore dei produttori ortofrutticoli
La Commissione UE ha adottato misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per prodotti ortofrutticoli elencati all’art. 1 nel Regolamento Delegato (UE) n. 2016/921, con riguardo alle attribuzioni dei quantitativi massimi per gli Stati membri.

La Commissione UE ha adottato misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per prodotti ortofrutticoli elencati all’art. 1 nel Regolamento Delegato (UE) n. 2016/921, con riguardo alle attribuzioni dei quantitativi massimi per gli Stati membri.

Lo stanziamento riguarda risorse da utilizzarsi per finanziare in misura più incisiva eventuali interventi di ritiro dal mercato da effettuare nel periodo compreso tra il 1° luglio 2016 ed il 30 giugno 2017 o, antecedentemente a tale termine, qualora venga raggiunto il plafond assegnato.

Beneficiari
Possono beneficiare delle suddette misure eccezionali di sostegno per i ritiri dal mercato con destinazione distribuzione gratuita, oltre che per altre destinazioni, sia i produttori soci di OP sia i produttori non associati che stipulano apposito contratto con una OP.
Non è possibile beneficiare delle misure di sostegno per mancata raccolta o raccolta prima della maturazione.
Si precisa che possono partecipare alle misure eccezionali di sostegno solo i produttori che abbiano preventivamente costituito un fascicolo aziendale, nel quale siano presenti tutte le superfici di cui dispongono, a prescindere dal fatto che siano o meno oggetto di una domanda di pagamento.
Condizioni di ammissibilità
I prodotti oggetto degli interventi, per essere ammessi a beneficiare delle misure di sostegno, devono essere conformi alle corrispondenti norme di commercializzazione vigenti; i ritiri possono avvenire anche alla rinfusa, con la sola eccezione del prodotto destinato alla distribuzione gratuita che deve essere preventivamente confezionato in imballaggi di peso non superiore a 25 kg, riportanti in etichetta l’emblema comunitario e la dicitura “Prodotto destinato alla distribuzione gratuita [ Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/921]”.
Si precisa che le notifiche preventive non garantiscono la possibilità di accedere all’aiuto finanziario previsto dal Reg. delegato (UE) n. 2016/921, in quanto subordinate alla verifica del rispetto dei limiti dei quantitativi massimi di cui all’allegato 1 del regolamento.
Contratti tra O.P. e produttori non soci
I produttori che intendono effettuare ritiri per il tramite della OP, dovranno indicare nel contratto l’intero quantitativo che intendono consegnare.
Le OP debbono verificare la presenza nel fascicolo aziendale delle superfici interessate agli interventi oggetto del contratto e la congruenza in termini di macrouso riferito alle colture interessate. Devono acquisire copia della documentazione attestante l’azione di verifica svolta e mantenerla agli atti, unitamente al contratto sottoscritto, per eventuali controlli da parte degli Organismi delegati.

Al fine di consentire quanto espressamente richiamato dalla Circolare MIPAAF n.3993 del 27 giugno 2016, è assolutamente necessario che ciascuna OP trasmetta con la massima sollecitudine alla Prefettura territorialmente competente per l’ente di beneficienza, una copia dei buoni di avviamento compilati e sottoscritti.

Nuovo flusso di inserimento delle notifiche
1.l'OP inserisce la notifica preventiva valorizzando i dati necessari per generare il modulo R2/2016-921;
2.l'OP genera il modulo associato alla tipologia di notifica inserita (R2/2016-921), lo stampa, lo firma, lo scansiona in pdf e acquisisce sul sistema il documento firmato;
3.l'OP può a questo punto può consolidare la notifica;
4.all'atto del consolidamento, gli Organismi Delegati riceveranno una mail di avviso (inviata automaticamente dal sistema);
5.gli Organismi Delegati stampano il modulo firmato dall'OP, lo firmano e lo acquisiscono sul sistema;
6.gli Organismi Delegati rilasciano l’autorizzazione;
7.l'OP, all’atto dell'intervento preventivamente notificato, valorizza i quantitativi effettivi, i colli e la targa dei veicoli utilizzati;
8.l'OP genera il buono di avviamento associato al tipo di destinazione scelta, lo stampa, lo firma (se del caso controfirmati dalla Commissione di Controllo) e acquisisce sul sistema in pdf il documento, tassativamente entro il giorno di ritiro;
9.l'OP può a questo punto consolidare l’operazione a mezzo della funzione “Notifica ad amministratore”
10.gli Organismi Delegati debbono valorizzare i quantitativi ammessi e consolidare la notifica all'Organismo Pagatore entro le ore 10:00 del giorno successivo alla data dell'intervento realizzato. Solo le notifiche che si trovano nello stato “Inviato a Pagatore” potranno essere inserite in una domanda di pagamento.
Domande di aiuto finanziario
Come disposto dal Regolamento Delegato 2016/921, per le operazioni rientranti nel periodo di sostegno eccezionale si dovrà presentare, entro il 31 luglio 2017, la domanda di pagamento. Tuttavia, ai sensi di quanto disposto dal MIPAAF con la succitata Circolare n.3993 del 27 giugno 2016, la domanda potrà essere presentata entro il 31 gennaio 2017, per operazioni realizzate durante il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2016, mentre nel termine del 31 luglio 2017 potrà essere presentata la domanda per le operazioni realizzate dal 1 gennaio al 30 giugno 2017, oltre a quelle non eventualmente incluse nella domanda precedente.
Informazioni e contatti
Per ogni utile comunicazione in merito è possibile contattare la Dott.ssa Rosanna Pinna Coordinatrice dell’Unità Organizzativa Organizzazione dei Produttori e valorizzazione delle produzioni all’indirizzo di posta elettronica rosannapinna@agenziaargea.it. o al numero 070 6026 2335, oppure la Sig.ra Elisabetta Camba al numero 070 6026 2328.
Documenti correlati
Istruzioni operative Agea n° 24 del 27.06.2016 [file .pdf]
Circolare Agea n° 14186 27 06.2016 [file .pdf]
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Ultimo aggiornamento: 11.07.16

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