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Indennizzi Fondo di Solidarietà regionale della pesca, segnalazione delle calamità entro 5 giorni
Per il riconoscimento dello stato di calamità naturale e di eventuali indennizzi da parte di pescatori professionali e operatori del settore dell'acquacoltura, occorre comunicare alle autorità competenti il manifestarsi dell'evento eccezionale entro cinque giorni lavorativi.

In riferimento all'art.11 della L.R.14 aprile 2006, n° 3 (escluso comma 4), si ricorda ai pescatori professionali e agli imprenditori operanti nel settore dell'acquacoltura in acque dolci, marine e salmastre, che per il riconoscimento dello stato di calamità naturale e per l'eventuale diritto alla riscossione degli indennizzi, occorre effettuare la segnalazione alle autorità competenti entro cinque giorni lavorativi dal manifestarsi dell'evento eccezionale.

La comunicazione deve essere inoltrata all'agenzia regionale Argea Sardegna e al Servizio Pesca dell'Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

I criteri di utilizzo del fondo e le modalità di attuazione sono consultabili nel procedimento accessibile attraverso il link sottostante.

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Procedimento nel sito principale della Regione Sardegna

Ultimo aggiornamento: 14.03.11

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