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Accesso civico generalizzato
Cos'è l'accesso civico generalizzato
Dal 23 dicembre 2016, data stabilita dal D.Lgs. 97/2016 per l'attuazione dell'accesso civico generalizzato, è possibile accedere a qualsiasi dato, documento o informazione delle Pubbliche Amministrazioni, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 5-bis "Esclusioni e limiti all'accesso civico", come espressamente disciplinato dall'ANAC nelle apposite "Linee Guida", approvate con delibera 1309 del 28 dicembre 2016, senza la necessità di dimostrare un interesse legittimo.

L’introduzione dell’accesso civico generalizzato, segna il passaggio dal "bisogno di conoscere” al “diritto di conoscere".

Il nuovo art. 5, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013, che regola la nuova forma di accesso civico generalizzato, recita: "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis".

In questo nuovo contesto, è proprio la libertà di accedere ai dati e ai documenti, a divenire centrale, in analogia agli ordinamenti aventi il Freedom of Information Act (FOIA), ove il diritto all'informazione è generalizzato e la regola generale è la trasparenza, mentre la riservatezza e il segreto sono eccezioni.

Tutto ciò si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni che le Pubbliche Amministrazioni detengono, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

Differenze con l’accesso civico semplice
Anche sulla richiesta di accesso civico generalizzato, non deve essere indicata nessuna motivazione. La richiesta però non può essere generica, ma deve consentire l'esatta individuazione del dato, del documento o dell’informazione di cui si chiede l’accesso e di cui l'Agenzia Argea Sardegna dispone direttamente.

L’Agenzia infatti non è tenuta a procurarsi dati, informazioni e documenti, che non siano in suo possesso, per rispondere alla richiesta di accesso civico generalizzato.

Modalità di presentazione della domanda
L’istanza di accesso civico generalizzato è presentata attraverso il modulo "MOD_ACG", disponibile in questa pagina. Può essere trasmessa alternativamente a:

a) Agenzia Argea Sardegna, se non a conoscenza dell'ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti, oggetto di accesso, all'indirizzo argea@pec.agenziaargea.it.

OPPURE

b) Al Servizio dell'Agenzia Argea Sardegna, desumibile dalla Struttura Organizzativa che detiene i dati, le informazioni o i documenti, oggetto di accesso: Struttura Organizzativa

Potrà essere inoltrata anche per via telematica, oltre le forme ordinarie, all’ indirizzo PEC dell'Agenzia: argea@pec.agenziaargea.it.

Iter procedimento in capo ad Argea
Il procedimento di accesso civico è avviato con la presentazione dell’istanza e deve concludersi entro 30 giorni, con provvedimento espresso e motivato di accoglimento e/o diniego del dirigente responsabile della struttura che detiene i dati, le informazioni e i documenti oggetto di accesso.

Riferimenti normativi
Per quanto non espressamente riportato nel presente capitolo, sulla gestione del procedimento di accesso civico generalizzato, si rimanda alle disposizioni contenute nell'art. 5 - commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del D.Lgs. 33/2013, alle "Linee Guida" di cui alla Delibera ANAC 1309 del 28/12/2016 e alla Direttiva di cui alla Deliberazione della RAS n. 55/1 del 13 dicembre 2017. Il RPCT esercita un ruolo di controllo e può, in qualunque momento, chiedere informazioni agli uffici competenti, sull’esito delle istanze presentate.

Scarica il Modulo ACG accesso civico generalizzato [file.pdf]

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